Fatti
I ricorrenti, [B.] e [C.] , e le controinteressate, [D.] e [E.] , sono coeredi della comunione ereditaria [A.] , che è proprietaria dei fondi n. zzz, n. xxx e n. yyy nel comune di [U.] . L'autorità cantonale per il traffico fondiario ha emanato il 28 novembre 2011 una decisione con cui ha stabilito che i fondi non possono essere qualificati come impresa agricola e ha concesso agli eredi di separare un nuovo fondo dal fondo n. zzz. Le controinteressate hanno comunicato all'autorità cantonale di non essere state informate e che [C.] non è autorizzato a rappresentare la comunione ereditaria. L'autorità cantonale ha revocato la decisione e ha annullato i punti dispositivi 2 e 3. Il Tribunale cantonale del Cantone di Friburgo ha respinto il ricorso dei ricorrenti, nella misura in cui è stato ammesso.
I ricorrenti chiedono al Tribunale federale di annullare la sentenza del Tribunale cantonale e di stabilire che il fondo [U.] -Gbbl. n. zzz è soggetto al divieto di frazionamento. Le controinteressate chiedono di respingere il ricorso, nella misura in cui può essere ammesso.
Legge
Il Tribunale federale esamina la propria competenza e le altre condizioni di ammissibilità d'ufficio. Il ricorso in materia di diritto pubblico è stato presentato nel termine legale e nella forma prescritta e si dirige contro una decisione di un'ultima istanza cantonale superiore relativa a una decisione di constatazione e autorizzazione emessa in base alla legge federale sulla proprietà rurale.
I ricorrenti lamentano che l'istanza precedente non si è pronunciata sulla loro richiesta di annullamento dell'autorizzazione di frazionamento, applicando in modo errato e interpretando il principio di buona fede. La motivazione alternativa, secondo cui il ricorso doveva essere respinto in quanto la frazionamento era ammessa ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 lett. a LDFR, è contraria al diritto federale.
Il Tribunale federale si basa sullo stato di fatto stabilito dall'istanza precedente, a meno che non sia evidentemente errato o si basi su una violazione del diritto. I ricorrenti avevano chiesto nel procedimento precedente di stabilire che il punto dispositivo 1 della decisione del presidente dell'autorità cantonale per il traffico fondiario del 28 novembre 2011 era divenuto definitivo, secondo cui i fondi [U.] n. zzz, n. xxx e n. yyy non costituivano un'impresa agricola.
L'istanza precedente non ha trattato questa richiesta di accertamento dei ricorrenti senza motivazione, il che non è stato contestato con il ricorso al Tribunale federale. Questa richiesta di accertamento non costituisce l'oggetto del procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale federale. Va invece esaminata la censura secondo cui l'istanza precedente non si è pronunciata sulla richiesta dei ricorrenti di annullamento dell'autorizzazione di frazionamento di un nuovo fondo dal fondo n. zzz [U.] e contro l'accertamento che questo nuovo fondo non rientra nell'ambito di applicazione del LDFR.
Il LDFR si applica ai singoli fondi agricoli o a quelli appartenenti a un'impresa agricola che si trovano al di fuori della zona edificabile e per i quali è…