Art. 58 LDFR
Divieto di divisione materiale e di frazionamento
1 Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un’azienda agricola (divieto di divisione materiale).
2 I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.
3 Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di comproprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo di applicazione per fondi con utilizzazione mista; svincolamento di edifici agricoli23 citazioni
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2Conformità alla destinazione di una zona agricola di una casa d'abitazione, nel caso di un'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 LDFR. 1. Principi concernenti la conformità di abitazioni alla destinazione della zona agr…10 citazioni
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3Azienda agricola; divisione della comproprietà8 citazioni
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4Nozione di metà della forza di lavoro di una famiglia contadina ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)6 citazioni
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53 citazioni
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6Art. 4 cpv. 2 e art. 61 segg. (in particolare art. 61 cpv. 3 e art. 63) LDFR: nella misura in cui valgano quali coltivatori diretti, anche le persone giuridiche possono acquistare e alienare aziende agricole1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau 2003 (Jahressteuer)7 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 20115 citazioni
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BGBB; Verweigerung der Bewilligung einer Abparzellierung5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.