Fatti

W. e le sue nipoti X., Y. e Z. sono comproprietari al 50% di diversi terreni agricoli, edifici e impianti. W. gestisce questi beni immobili insieme a terreni di sua moglie e a parcelle in affitto come azienda agricola. In occasione della prevista cessazione della comproprietà, è necessario verificare se il divieto di divisione reale ai sensi degli artt. 58 ss. LDFR sia applicabile.

Legge

Il Tribunale federale decide che il divieto di divisione reale è in linea di principio applicabile, poiché la cessazione della comproprietà è stata registrata presso il registro fondiario dopo l'entrata in vigore della LDFR. La disposizione transitoria di diritto privato dell'art. 94 cpv. 2 LDFR non osta a ciò, in quanto i limiti di diritto pubblico per la configurazione dei rapporti di diritto privato sono vincolanti.

Inoltre, il Tribunale federale afferma che tutte le quote di comproprietà appartengono all'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDFR, indipendentemente dal fatto che singoli terreni siano coltivati dal ricorrente stesso o dati in affitto agli altri comproprietari. Il divieto di divisione reale si applica quindi all'insieme delle quote di comproprietà.

Il Tribunale federale…