Art. 73 LDFR
Limite dell’aggravio
1 I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell’aggravio. Il limite dell’aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.
2 I limiti dell’aggravio devono essere rispettati per:
- a. la costituzione di un diritto di pegno immobiliare;
- b. la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipotecario;
- c. il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipotecaria intestata al proprietario).
3 Per valutare se il limite dell’aggravio è raggiunto è determinante la somma dei diritti di pegno immobiliari iscritti, annotati e menzionati nel registro fondiario. I diritti di pegno immobiliari ai sensi dell’articolo 75 cpv. 1 non sono conteggiati.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; pignoramento di cartelle ipotecarie gravanti l'abitazione familiare di proprietà della moglie; atto di cessione a titolo fiduciario non firmato dal marito0 citazioni
-
2Fondo agricolo; diritto di superficie per sé stante e permanente; costituzione di diritti di pegno sul diritto di superficie0 citazioni
-
3Azienda agricola; divisione della comproprietà0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni05/02/2001 · 1 citazioni de
-
Landwirtschaft; bäuerliches Bodenrecht0 citazioni
-
Kantons- und Gemeindesteuern 2006 (Enteignungsvertrag; Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.