Fatti

I coniugi A.A. e B.A. nata C. gestiscono un'azienda agricola a U./AG. Per la costruzione di una strada, il Cantone di Argovia ha avuto bisogno di una parte dei terreni coltivati gestiti dai coniugi. Dopo negoziati, il 26 settembre 2006 è stato concluso un "contratto di acquisizione e espropriazione". In esso, i coniugi si sono impegnati a cedere 3'540 m2 di terreno coltivato, per i quali il Cantone ha pagato un importo di Fr. 12.--/m2, in totale Fr. 42'480.--. Inoltre, il Cantone ha corrisposto un indennizzo di Fr. 3'007.20 per la perdita di superfici ecologiche e si è impegnato a un risarcimento in capitale per "minor valore, inconvenienti ecc." di Fr. 210'000.--.

I coniugi hanno contabilizzato il risarcimento in capitale di Fr. 210'000 nel bilancio 2006 attraverso una svalutazione sul patrimonio immobiliare. La Commissione fiscale di U./AG ha ritenuto questa svalutazione inammissibile e l'ha ricontabilizzata nell'avviso di tassazione 2006 come reddito da attività indipendente. Dopo diversi gradi di giudizio, il caso è infine giunto al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale constata che il risarcimento in capitale di Fr. 210'000 deve essere qualificato in linea di principio come reddito imponibile. L'indennizzo per il mancato guadagno, sia esso dovuto a maggiori costi o a minori ricavi, rientra nei redditi sostitutivi ed è quindi soggetto a imposta.

Per quanto riguarda la svalutazione di Fr. 210'000 effettuata sul conto "Terreni e miglioramenti fondiari", il Tribunale federale giunge alla conclusione che essa non è giustificata. Il valore contabile del fondo era nettamente inferiore al valore di mercato, quindi non era necessaria una svalutazione straordinaria. Il diritto di armonizzazione prevede criteri di valutazione diversi per i terreni utilizzati per l'agricoltura e la silvicoltura ai fini dell'imposta sul reddito e sul patrimonio, motivo per cui la…