Art. 21 LDFR
Diritto all’attribuzione di un fondo agricolo
1 Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un’azienda agricola, un erede può domandarne l’attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un’azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale.
2 Le disposizioni relative all’aumento del valore d’imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo per il doppio valore di reddito10 citazioni
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2Diritto dell'erede all'attribuzione; diritto all'attribuzione di un fondo agricolo; nozione di proprietà di un'azienda agricola; considerazione di fondi affittati; diritto all'attribuzione di un'azienda agricola che si…10 citazioni
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3Ammissibilità del ricorso secondo gli art. 90 segg7 citazioni
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45 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni17/04/2008 · 9 citazioni de
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Zuweisung landwirtschaftlicher Grundstücke4 citazioni
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Divisione ereditaria3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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