Fatti

Il 25 febbraio 1988 è deceduto [E.] , un agricoltore. I suoi eredi sono la moglie [A.] e i tre figli [B.] , [C.] (ricorrente) e [D.] . L'eredità comprende diversi fondi agricoli che il defunto aveva affittato al figlio [B.] a partire dal 1981. La richiesta di divisione ereditaria è pendente dall'estate 1998.

Il 16 settembre 2009, [B.] insieme a sua madre e a suo fratello hanno presentato una causa contro sua sorella [C.] chiedendo l'assegnazione dell'azienda agricola del defunto al valore di reddito. [C.] ha chiesto nella sua risposta alla causa del 14 dicembre 2009 che le venissero assegnati i fondi agricoli dell'eredità al doppio del valore di reddito. Il tribunale distrettuale ha respinto entrambe le richieste. In seguito al ricorso di [C.] , il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato il rigetto della richiesta di [B.] e ha respinto anche la richiesta di [C.] .

[C.] (ricorrente) rinnova davanti al Tribunale federale la sua richiesta di assegnazione.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), un erede può richiedere l'assegnazione di un fondo agricolo al doppio del valore di reddito se è proprietario o ha la disponibilità economica di un'azienda agricola. Il Tribunale superiore ha constatato che la ricorrente ha assunto l'azienda di suo marito solo il 28 marzo 2012 e in precedenza non aveva né la proprietà né la disponibilità economica di un'azienda agricola.

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