Art. 95 LDFR
Altre disposizioni
1 Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d’autorizzazione e sul limite dell’aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l’iscrizione all’ufficio del registro fondiario dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2 Le procedure d’autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l’iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all’ufficio del registro fondiario.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Acquisto di diversi fondi agricoli; campo di applicazione per fondi di esigua estensione4 citazioni
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2Azienda agricola: considerazione dei diversi fattori per calcolare l'unità standard di mano d'opera; art. 2, 7, 84 LDFR; art. 2a ODFR; art. 3, 14, 27 OTerm; art. 70 LAgr; art. 14 cpv. 1-6 LPAc; art. 26 OPAc; art. 2 e 10…1 citazioni
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3Azienda agricola; divisione della comproprietà0 citazioni
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4Modifica di legge del 26 giugno 1998, diritto transitorio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Feststellungsverfügung bez. landwirtschaftliches Gewerbe2 citazioni
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Feststellungsverfügung bez. landwirtschaftliches Gewerbe0 citazioni
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Kaufrechtsvertrag; Rückforderungsanspruch; Verjährung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.