Fatti
Il presente caso riguarda l'applicazione delle nuove disposizioni della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) in una procedura in corso. Nel 1995, L. e N.Y. nonché D. e M.Z. (di seguito "Y. e altri") hanno acquistato in comproprietà un fondo agricolo, ottenendo l'autorizzazione all'acquisto prevista dagli articoli 61 e 67 LDFR. Nel dicembre 1995, hanno rescisso il contratto di mezzadria di cui beneficiava l'affittuario, X.
X. ha fatto ricorso contro l'autorizzazione all'acquisto, procedura che è stata sospesa fino al 1999. Nel frattempo, la LDFR è stata modificata il 26 giugno 1998, entrando in vigore il 1° gennaio 1999. Il Tribunale cantonale vallesano ha quindi applicato le nuove disposizioni più favorevoli agli acquirenti, respingendo il ricorso di X.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di X. contro questa decisione. Ha ritenuto che l'articolo 95 cpv. 2 LDFR, che prevede l'applicazione del nuovo diritto alle procedure in corso, non può essere interpretato in modo generale per applicarsi a qualsiasi modifica successiva della legge. In assenza di una disposizione transitoria esplicita, il Tribunale federale ha applicato i principi generali del diritto transitorio, in particolare l'articolo 2 del Titolo finale del Codice civile.
Secondo questi principi, quando una legge è modificata nel corso di una procedura, l'autorità deve confrontare gli interessi in gioco. Se il nuovo diritto risponde a un…