Fatti
Il caso riguarda la prevista divisione reale di un'azienda agricola da parte del ricorrente S. Il Dipartimento dell'economia pubblica del Cantone di Svitto aveva negato l'autorizzazione per la divisione reale e la vendita di due particelle, in quanto l'azienda deve richiedere almeno la metà della forza lavoro di una famiglia contadina per rientrare sotto la protezione della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LBCF). S. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto come interpretare il concetto di "metà della forza lavoro di una famiglia contadina" ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LBCF. È giunto alla conclusione che, secondo i lavori preparatori della legislazione, questo valore corrisponde a 2'100 ore lavorative all'anno, anche se ciò non è espressamente indicato nel testo di legge.
Inoltre, il Tribunale federale ha ritenuto che, nel determinare l'impegno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda, non ci si debba basare solo sulle modalità di lavoro attuali del titolare dell'azienda, ma si debbano piuttosto applicare criteri oggettivi. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore, il quale, durante la stesura della LBCF, ha sottolineato che,…