Art. 6 LDFR
Fondo agricolo
1 È agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola.
2 Sono fondi agricoli anche i diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, alpi, foreste o ad altre simili corporazioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo di applicazione per fondi con utilizzazione mista; svincolamento di edifici agricoli32 citazioni
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2Competenze rispettive dell'autorità amministrativa e del giudice civile per concretizzare le nozioni generali degli art. 6 segg16 citazioni
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3Utili risultanti dall'alienazione di "fondi agricoli o silvicoli"12 citazioni
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4Fondo agricolo; diritto di superficie per sé stante e permanente; costituzione di diritti di pegno sul diritto di superficie9 citazioni
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5Nozione di metà della forza di lavoro di una famiglia contadina ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)5 citazioni
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6Rinuncia ad elementi patrimoniali2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau 2003 (Jahressteuer)9 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 20116 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 20116 citazioni
Ultime sentenze del TF
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