Fatti

A.X. e B.X. hanno ceduto nel 2004 la loro azienda agricola al figlio B. e hanno venduto un terreno a C. al figlio D. Inoltre, hanno trasferito un terreno edificabile non costruito ad A. dal loro patrimonio aziendale al loro patrimonio privato. La Commissione Tributaria A. ha tassato i coniugi X. per le imposte cantonali e comunali del 2003 con un reddito imponibile di Fr. 443'000.- e un patrimonio imponibile di Fr. 478'000.-.

I coniugi X. hanno presentato ricorso contro la sentenza del tribunale amministrativo, che ha sostanzialmente confermato tale tassazione. Hanno chiesto l'annullamento della sentenza e determinate constatazioni.

Legge

Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che per un terreno non edificato e interamente situato in una zona edificabile, che non costituisce il "circondario adeguato" di un terreno con edifici e impianti agricoli, la normativa agevolata per i proventi della cessione di terreni agricoli e forestali non può essere applicata.

La legge tributaria del Canton Argovia segue il sistema duale della tassazione degli utili immobiliari: gli utili dalla cessione di immobili aziendali sono soggetti all'imposta sul reddito o sugli utili, mentre gli utili dalla cessione di terreni agricoli e forestali sono soggetti all'imposta sul reddito solo fino all'ammontare dei costi di investimento, mentre l'eccedenza è soggetta all'imposta cantonale sugli utili immobiliari.

Tuttavia, questa normativa agevolata deve essere adeguatamente limitata, concretizzando il concetto fiscale di "terreno agricolo e forestale" in conformità con l'ambito di applicazione e di tutela, nonché con i limiti di cessione del diritto fondiario agricolo. Per un terreno non edificato e interamente situato in una zona…