Fatti
I ricorrenti, [A.] e [B.] , sono proprietari di due fondi nella comunità [X.] . Hanno richiesto una divisione fondiaria di massimo 310 m2 dal fondo agricolo GBN __1 per arrotondare il fondo GBN __2, al fine di creare un garage con accesso. Il Dipartimento dell'economia pubblica del Cantone di Svitto ha respinto la richiesta, poiché non poteva essere concessa un'autorizzazione eccezionale in materia di pianificazione territoriale. I ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto, che ha respinto il ricorso.
I ricorrenti si sono rivolti al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto amministrativo e hanno chiesto l'annullamento della decisione del tribunale amministrativo e la concessione della divisione fondiaria. Hanno eccepito una violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto amministrativo e stabilisce che i ricorrenti, in quanto contraenti e proprietari dei fondi interessati, sono legittimati a presentare il ricorso.
Il Tribunale esamina poi l'eccezione di violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU e stabilisce che i ricorrenti hanno tacitamente rinunciato a un'udienza pubblica, poiché non hanno presentato una richiesta di udienza pubblica.
Il Tribunale esamina inoltre l'eccezione di violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e stabilisce che il Tribunale amministrativo non ha violato il diritto di essere ascoltati, poiché ha esaminato le prove offerte in forma corretta e tempestiva.
Infine, il Tribunale esamina la questione se per la…