Art. 49 OPT

Coordinazione della procedura

L’obbligo di coordinazione della procedura da parte dell’autorità cantonale a cui compete decidere sui progetti edilizi fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT) si applica per analogia in conformità dell’articolo 4a dell’ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale, se non è possibile escludere che sia necessaria l’autorizzazione di una eccezione ai divieti di divisione materiale e di frazionamento giusta l’articolo 60 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale o se occorre emanare una decisione d’accertamento secondo cui il fondo in questione non soggiace al campo d’applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azienda agricola: considerazione dei diversi fattori per calcolare l'unità standard di mano d'opera; art. 2, 7, 84 LDFR; art. 2a ODFR; art. 3, 14, 27 OTerm; art. 70 LAgr; art. 14 cpv. 1-6 LPAc; art. 26 OPAc; art. 2 e 10…
    · 10/02/2011 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Feststellungsverfügung bez. landwirtschaftliches Gewerbe
    · 10/02/2011 · 1 citazioni de
  • Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID)
    100 2017 343
    · 31/07/2018 · 0 citazioni de
  • 08/09/2014 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.