Art. 6 LFSP

Specie, razze e varietà allogene

1 L’autorizzazione della Confederazione è necessaria per:
  1. a. importare e introdurre nelle acque svizzere specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi;
  2. b. introdurre nelle acque di una regione del Paese specie, razze e varietà estranee di pesci e di gamberi.
2 L’autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che:
  1. a. la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e b. non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna.
3 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni all’obbligo di autorizzazione.
4 Le specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese non possono essere vendute o utilizzate come esca viva.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)
    · 16/03/1998 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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