Art. 6 LFSP
Specie, razze e varietà allogene
1 L’autorizzazione della Confederazione è necessaria per:
- a. importare e introdurre nelle acque svizzere specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi;
- b. introdurre nelle acque di una regione del Paese specie, razze e varietà estranee di pesci e di gamberi.
2 L’autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che:
- a. la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e b. non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna.
3 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni all’obbligo di autorizzazione.
4 Le specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese non possono essere vendute o utilizzate come esca viva.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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