Art. 28 LLCA
Iscrizione presso l’autorità di sorveglianza
1 L’autorità di sorveglianza tiene un albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine.
2 L’avvocato si iscrive presso l’autorità di sorveglianza del Cantone in cui dispone di un indirizzo professionale. Documenta la sua qualità di avvocato presentando un documento attestante che è iscritto presso l’autorità competente dello Stato di provenienza; tale attestato non deve essere stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione.
3 Dopo aver iscritto l’avvocato all’albo, l’autorità di sorveglianza ne informa l’autorità competente dello Stato di provenienza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione di avvocate e avvocati all'albo degli avvocati UE/AELS1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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VB.2015.003202 citazioni05/11/2015 · 2 citazioni de
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VB.2015.003212 citazioni30/10/2008 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.