Art. 28 LLCA

Iscrizione presso l’autorità di sorveglianza

1 L’autorità di sorveglianza tiene un albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine.
2 L’avvocato si iscrive presso l’autorità di sorveglianza del Cantone in cui dispone di un indirizzo professionale. Documenta la sua qualità di avvocato presentando un documento attestante che è iscritto presso l’autorità competente dello Stato di provenienza; tale attestato non deve essere stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione.
3 Dopo aver iscritto l’avvocato all’albo, l’autorità di sorveglianza ne informa l’autorità competente dello Stato di provenienza.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Iscrizione di avvocate e avvocati all'albo degli avvocati UE/AELS
    · 26/02/2025 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/08/2004 · 14 citazioni de Riassunto
  • VB.2015.00320
    05/11/2015 · 2 citazioni de
  • VB.2015.00321
    30/10/2008 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.