Art. 39 LTF
Recapito
1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede.
2 Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.
3 Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Notifica a una parte con domicilio o sede all'estero4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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Responsabilità dello Stato; anticipo delle spese processuali3 citazioni
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Responsabilità dello Stato3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.