Art. 25 LPers

Garanzia della corretta esecuzione dei compiti

1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2 Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
  1. a. misure di sostegno e di sviluppo;
  2. b. avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
  3. c. modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3 Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l’impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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