Art. 34c LPers
Reintegrazione dell’impiegato
1 Il datore di lavoro offre all’impiegato di riprendere il lavoro che svolgeva in precedenza oppure, se ciò non è possibile, gli propone un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l’autorità di ricorso ha accolto il ricorso contro una decisione concernente la disdetta del rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
- a. la disdetta è stata pronunciata poiché l’impiegato, in buona fede, ha sporto denuncia ai sensi dell’articolo 22a cpv. 1 o ha segnalato un’irregolarità ai sensi dell’articolo 22a cpv. 4, oppure ha deposto come testimone;
- b. la disdetta è abusiva ai sensi dell’articolo 336 CO ;
- c. la disdetta è stata pronunciata durante uno dei periodi menzionati nell’articolo 336c cpv. 1 CO;
- d. la disdetta è discriminatoria ai sensi degli articoli 3 o 4 della legge del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.
2 Se il ricorso è accolto, l’autorità di ricorso, su domanda dell’impiegato, gli accorda un’indennità corrispondente di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo invece del mantenimento dell’impiego secondo il cpv. 1.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung)44 citazioni
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31 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung; Abgangsentschädigung)25 citazioni
Ultime sentenze del TF
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