Art. 75 LDP

Esame della validità

1 L’iniziativa popolare che non rispetti l’unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l’unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall’Assemblea federale.
2 L’unità materiale è rispettata se le singole parti dell’iniziativa sono intrinsecamente connesse.
3 L’unità formale è rispettata se l’iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ritiro di un'iniziativa popolare federale
    · 07/10/2020 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Modifica della costituzione zurighese riguardo ai rapporti tra le chiese e lo Stato, unità della materia; art. 34 cpv. 2 Cost
    · 27/08/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.