Art. 75 LDP
Esame della validità
1 L’iniziativa popolare che non rispetti l’unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l’unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall’Assemblea federale.
2 L’unità materiale è rispettata se le singole parti dell’iniziativa sono intrinsecamente connesse.
3 L’unità formale è rispettata se l’iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ritiro di un'iniziativa popolare federale1 citazioni
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2Modifica della costituzione zurighese riguardo ai rapporti tra le chiese e lo Stato, unità della materia; art. 34 cpv. 2 Cost0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Art. 34 Abs. 2 BV, Einheit der Materie, Staatsrechtliche1 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.