Fatti

Il 28 febbraio 2016 si è svolta la votazione popolare federale sull'iniziativa popolare 'Per il matrimonio e la famiglia - contro la penalizzazione matrimoniale'. Con decreto di proclamazione del 19 aprile 2016, il Consiglio federale ha constatato che l'iniziativa era stata respinta dal Popolo con il 50,8 % dei voti, ma accettata dai Cantoni, con la conseguenza che il progetto era stato respinto.

Con due sentenze del 10 aprile 2019 (DTF 145 I 207 e sentenza 1C_315/2018), il Tribunale federale ha annullato la votazione per violazione della libertà di voto (art. 34 cpv. 2 Cost.), poiché la popolazione votante era stata informata in modo carente dalle autorità sul numero di coppie interessate. Il Consiglio federale ha quindi annullato, con decisione del 21 giugno 2019, il decreto di proclamazione in tale misura. Successivamente, il 14 agosto 2019, ha presentato un messaggio complementare relativo all'oggetto 18.034; il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno rinviato tale oggetto al Consiglio federale rispettivamente nel settembre e nel dicembre 2019.

Il comitato d'iniziativa ha ritirato l'iniziativa popolare il 4 febbraio 2020. La Cancelleria federale ha pubblicato la dichiarazione di ritiro il 18 febbraio 2020 nel Foglio federale (comunicazione dell'11 febbraio 2020) e ha rinunciato alla votazione popolare.

Il Consiglio di Stato del Cantone di Berna, il 26 febbraio 2020, non è entrato nel merito del ricorso dell'associazione 'Human Life International - Schweiz' e di altre persone (Eilinger, Schmid, Zwicky), poiché le domande eccedevano la sua competenza. Contro tale decisione, l'associazione e le persone private hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico (procedura 1C_129/2020). John Graf ha impugnato la decisione della Cancelleria federale dell'11 febbraio 2020 (procedura 1C_105/2020). I due procedimenti sono stati riuniti.

I ricorrenti hanno sostenuto che una votazione annullata deve necessariamente essere ripetuta, che il diritto di ritiro sarebbe decaduto e che un ritiro sarebbe contrario alla buona fede nonché all'art. 34 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 139 Cost.

Diritto

Sull'ammissibilità: la legge federale sui diritti politici (LDP) non prevede contro il ritiro di un'iniziativa popolare né un ricorso in materia di diritti di voto (art. 77 LDP) né una possibilità di ricorso espressa (art. 80 LDP). Tuttavia, in base alla garanzia della via di diritto (art. 29a Cost.) in combinato disposto con l'art. 34 Cost. e l'art. 189 cpv. 1 lett. f Cost., deve essere accordata una tutela giuridica successiva. Il ricorso è ammesso direttamente al Tribunale federale per analogia con l'art. 80 cpv. 2 e 3 LDP, poiché un governo cantonale non sarebbe competente per il ritiro di iniziative federali e occorre evitare una biforcazione della via di diritto.

Sulla legittimazione: ai sensi dell'art. 89 cpv. 3 LTF, i ricorsi in materia di diritti di voto spettano a ogni persona avente diritto di voto. Le persone fisiche sono legittimate. L'associazione Human Life International - Schweiz non è un partito politico né un'associazione politica in senso stretto; la prassi più estesa (DTF 130 I 290) è stata abbandonata. Sul suo ricorso non si entra nel merito.

Sull'interpretazione dell'art. 73 LDP: il ritiro è ammesso secondo l'art. 73 cpv. 2 LDP fino a quando il Consiglio federale fissa la votazione popolare. L'annullamento della votazione da parte del Tribunale federale non ha toccato il decreto federale sull'iniziativa, per cui il Consiglio federale doveva fissare una nuova votazione e al comitato d'iniziativa era quindi di nuovo aperto il diritto di ritiro. Il tenore letterale non è univoco; la collocazione sistematica dell'art. 73 LDP non è significativa. Anche lo scopo e il senso della norma non si oppongono alla riattribuzione: la pretesa a una formazione non…