Art. 72 LDP

Riuscita

1 Trascorso il termine di raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se l’iniziativa popolare ha raccolto il n. prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del n. costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita dell’iniziativa popolare.
2 Sono nulle:
  1. a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 68;
  2. b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato;
  3. c. le firme su liste depositate dopo la scadenza del relativo termine di raccolta.
3 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il n. delle firme valide e nulle.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ritiro di un'iniziativa popolare federale
    · 07/10/2020 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Attestazione del diritto di voto nelle iniziative popolari
    · 31/05/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.