Art. 72 LDP
Riuscita
1 Trascorso il termine di raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se l’iniziativa popolare ha raccolto il n. prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del n. costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita dell’iniziativa popolare.
2 Sono nulle:
- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 68;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato;
- c. le firme su liste depositate dopo la scadenza del relativo termine di raccolta.
3 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il n. delle firme valide e nulle.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ritiro di un'iniziativa popolare federale1 citazioni
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2Attestazione del diritto di voto nelle iniziative popolari0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni31/05/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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