Art. 108 PP

Restrizioni del diritto di essere sentiti

1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
  1. a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
  2. b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.
2 Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.
3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.
4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.
5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Violazione del segreto d'ufficio. 1. Le informazioni soggette al segreto d'ufficio costituiscono segreti d'ufficio anche quando siano parzialmente inesatte dal punto di vista sostanziale e/o contengano solo supposizioni…
    · 23/02/1990 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 05/07/2005 · 2 citazioni de
  • 06/12/2016 · 0 citazioni de
  • 18/10/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.