Art. 129 PP

Difensore di fiducia

1 In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell’articolo 127 cpv. 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l’articolo 130, di difendersi da sé.
2 L’esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell’imputato.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Se l'atto di accusa si rivela insufficiente, può (anche) essere rinviato al Procuratore generale della Confederazione, affinché le lacune esistenti siano sanate; in tal caso la messa in stato d'accusa è rifiutata provvi…
    · 28/11/1994 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.