Fatti
Il 15 maggio 1990 l’Ufficio federale di polizia giudiziaria svizzero aprì un procedimento di indagine giudiziaria nei confronti dei responsabili della società V. SA con il sospetto di una violazione della legge sul materiale bellico (LMB) in relazione a esportazioni di materiale bellico verso l’Iraq. Il procedimento fu esteso il 28 giugno 1990 ai responsabili della società U. SA. Il 18 marzo 1991 il Consiglio federale decise l’avvio di un procedimento penale federale e incaricò l’Ufficio federale di perseguimento penale di presentare al giudice istruttore federale competente la richiesta di apertura dell’istruttoria.
Il 15 maggio 1991 la giudice istruttore federale aprì un’istruttoria nei confronti degli indagati [G.], [M.] e P. Il 31 marzo 1992 l’istruttoria fu estesa agli indagati [S.] e F. Il 30 giugno 1994 la giudice istruttore presentò la relazione finale e chiese al rappresentante dell’Ufficio federale di perseguimento penale di elevare l’accusa nei confronti degli indagati. Il 30 agosto 1994 il rappresentante dell’Ufficio federale di perseguimento penale elevò l’accusa per fabbricazione e esportazione di materiale bellico ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LMB nei confronti degli indagati F., [G.], [M.], P. e [S.] e depositò presso la Camera d’accusa del Tribunale federale l’atto d’accusa con gli atti e una relazione illustrativa.
Gli imputati, nelle loro difese scritte, chiesero il non luogo a procedere e sostennero che l’atto d’accusa non rispettava i requisiti di legge, in particolare violava il principio di accusa (art. 9 CPP) nonché l’art. 6 n. 3 lett. a CEDU. Chiesero inoltre che gli atti fossero rinviati alla giudice istruttore per l’integrazione dell’istruttoria o all’Ufficio federale di perseguimento penale per la correzione dell’atto d’accusa.
Legge
Il Tribunale federale esamina nel procedimento di ammissione dell’accusa se l’atto d’accusa corrisponde alle prescrizioni di legge e soddisfa i requisiti legali del principio di accusa. L’atto d’accusa ha una funzione di delimitazione e di informazione: deve consentire di determinare, in modo oggettivo e soggettivo, quali siano i concreti contributi penalmente rilevanti attribuiti a ciascun imputato e di associare le prove alle specifiche imputazioni. Deve inoltre soddisfare i requisiti di legge, in particolare quelli dell’art. 126 PP e dell’art. 6 n. 3 lett. a CEDU.
Nel caso di specie l’atto d’accusa non soddisfa tali requisiti. La descrizione dei fatti con indicazioni schematiche relative a 21 spedizioni di merci a tre progetti iracheni non consente di individuare quali siano i concreti contributi penalmente rilevanti attribuiti a ciascun imputato. In particolare mancano indicazioni sulla suddivisione delle spedizioni tra i progetti e sulla qualificazione delle spedizioni come materiale bellico. Inoltre non viene esposto quali siano le concrete azioni o omissioni addebitate a ciascun imputato.
Sotto il profilo soggettivo, il generico riferimento alla posizione amministrativa e operativa degli imputati e agli indizi di un affare di armi non soddisfa i requisiti…