Art. 125 PP

Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato

1 Ad istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell’articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
  1. a. non ha domicilio o sede in Svizzera;
  2. b. risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
  3. c. per altri motivi vi è da temere che le pretese dell’imputato siano seriamente compromesse o vanificate.
2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide sull’istanza. Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla.
3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva
    · 03/02/2005 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico; forniture della ditta Von Roll all'Irak. 1. Procedura. a) Art. 125 segg. e 154 cpv. 1 PP; esame preliminare del rinvio a giudizio? (consid
    · 01/02/1996 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Se l'atto di accusa si rivela insufficiente, può (anche) essere rinviato al Procuratore generale della Confederazione, affinché le lacune esistenti siano sanate; in tal caso la messa in stato d'accusa è rifiutata provvi…
    · 28/11/1994 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 24/07/2006 · 1 citazioni de
  • 03/02/2005 · 1 citazioni de
  • 24/03/2009 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.