Art. 125 PP
Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato
1 Ad istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell’articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
- a. non ha domicilio o sede in Svizzera;
- b. risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
- c. per altri motivi vi è da temere che le pretese dell’imputato siano seriamente compromesse o vanificate.
2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide sull’istanza. Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla.
3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva0 citazioni
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2Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico; forniture della ditta Von Roll all'Irak. 1. Procedura. a) Art. 125 segg. e 154 cpv. 1 PP; esame preliminare del rinvio a giudizio? (consid0 citazioni
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3Se l'atto di accusa si rivela insufficiente, può (anche) essere rinviato al Procuratore generale della Confederazione, affinché le lacune esistenti siano sanate; in tal caso la messa in stato d'accusa è rifiutata provvi…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni24/07/2006 · 1 citazioni de
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1 citazioni03/02/2005 · 1 citazioni de
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0 citazioni24/03/2009 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.