Art. 211 PP

Collaborazione della popolazione

1 La popolazione può essere invitata a collaborare alle ricerche.
2 La Confederazione e i Cantoni possono emanare disposizioni che prevedono la possibilità di versare una ricompensa ai privati che hanno collaborato in modo proficuo alle ricerche.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 21/06/1956 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 17/12/2010 · 0 citazioni de
  • 30/11/2010 · 0 citazioni de
  • 11/07/2008 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.