Art. 211 PP
Collaborazione della popolazione
1 La popolazione può essere invitata a collaborare alle ricerche.
2 La Confederazione e i Cantoni possono emanare disposizioni che prevedono la possibilità di versare una ricompensa ai privati che hanno collaborato in modo proficuo alle ricerche.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni17/12/2010 · 0 citazioni de
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0 citazioni30/11/2010 · 0 citazioni de
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0 citazioni11/07/2008 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.