Art. 217 PP
Ad opera della polizia
1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:
- a. è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;
- b. è colpito da mandato di cattura.
2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.
3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:
- a. non declina le sue generalità;
- b. non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;
- c. l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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27 citazioni05/07/2005 · 27 citazioni de
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25 citazioni10/05/2006 · 25 citazioni de
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15 citazioni22/04/2005 · 15 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.