Art. 217 PP

Ad opera della polizia

1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:
  1. a. è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;
  2. b. è colpito da mandato di cattura.
2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.
3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:
  1. a. non declina le sue generalità;
  2. b. non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;
  3. c. l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva
    · 03/02/2005 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 05/07/2005 · 27 citazioni de
  • 10/05/2006 · 25 citazioni de
  • 22/04/2005 · 15 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.