Art. 279 PP
Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all’imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all’articolo 270 lett. b.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se:
- a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e b. il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l’indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Giurisdizione federale o cantonale3 citazioni
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2Relazione con l'art. 268 PPF, ricorso per cassazione al Tribunale federale; veste del Ministero pubblico della Confederazione di adire la Camera d'accusa3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni21/09/2009 · 14 citazioni de
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8 citazioni15/02/2007 · 8 citazioni de
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8 citazioni21/08/2006 · 8 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.