Art. 283 PP
Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.
2 La comunicazione è differita o tralasciata se:
- a. le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Portata della trasmissione di casi a un'autorità cantonale, da parte del Ministero pubblico della Confederazione o dell'amministrazione (consid. 1)3 citazioni
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2Relazione con l'art. 268 PPF, ricorso per cassazione al Tribunale federale; veste del Ministero pubblico della Confederazione di adire la Camera d'accusa1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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