Art. 283 PP

Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.
2 La comunicazione è differita o tralasciata se:
  1. a. le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Portata della trasmissione di casi a un'autorità cantonale, da parte del Ministero pubblico della Confederazione o dell'amministrazione (consid. 1)
    · 18/07/1956 · 3 citazioni
  2. 2
    Relazione con l'art. 268 PPF, ricorso per cassazione al Tribunale federale; veste del Ministero pubblico della Confederazione di adire la Camera d'accusa
    · 21/06/1965 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 96 e 97 LD, art. 129 RD
    · 22/03/1971 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.