Art. 51 PP
Diritto di partecipare agli atti procedurali
1 Le parti, i loro patrocinatori e l’autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.
2 Se la partecipazione è possibile, l’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l’atto procedurale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Potere d'esame0 citazioni
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21. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Untersuchungshaft, Bundesstrafprozess2 citazioni
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2 citazioni04/04/2002 · 2 citazioni de
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1 citazioni03/02/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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