Art. 51 PP

Diritto di partecipare agli atti procedurali

1 Le parti, i loro patrocinatori e l’autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.
2 Se la partecipazione è possibile, l’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l’atto procedurale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Potere d'esame
    · 13/10/1994 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF
    · 19/08/1970 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Untersuchungshaft, Bundesstrafprozess
    · 21/12/2004 · 2 citazioni de Riassunto
  • 04/04/2002 · 2 citazioni de
  • 03/02/2005 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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