Art. 73 PP
Obbligo del segreto
1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP , obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF1 citazioni
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2La giurisdizione federale costituisce un'eccezione (consid. 5)0 citazioni
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30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni22/09/2009 · 0 citazioni de
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0 citazioni02/09/2009 · 0 citazioni de
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0 citazioni14/04/2008 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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