Art. 73 PP

Obbligo del segreto

1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP , obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF
    · 19/08/1970 · 1 citazioni
  2. 2
    La giurisdizione federale costituisce un'eccezione (consid. 5)
    · 02/07/1999 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 02/12/1975 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 22/09/2009 · 0 citazioni de
  • 02/09/2009 · 0 citazioni de
  • 14/04/2008 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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