Art. 82 PP

Limitazioni dell’obbligo di motivazione

1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
  1. a. motiva oralmente la sentenza; e b. non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP , un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.
2 Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
  1. a. una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
  2. b. una parte interpone ricorso.
3 Se solo l’accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato e le pretese civili dello stesso.
4 Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 21/06/1956 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/05/2008 · 1 citazioni de
  • 13/07/2007 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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