Art. 149 Cost.
Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.
2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.
3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Elezione di un Parlamento cantonale secondo un sistema misto, che contiene elementi del sistema maggioritario e di quello proporzionale2 citazioni
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2Elezione di un parlamento cantonale secondo un sistema maggioritario puro0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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NR/CN-2015 - Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 18. Oktober 20152 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.