Art. 54 Cost.

Affari esteri

1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 68_I_73
    02/03/1942 · 4 citazioni
  2. 2
    DTF 36_I_215
    08/06/1910 · 3 citazioni
  3. 3
    DTF 77_I_126
    29/06/1951 · 2 citazioni
  4. 4
    DTF 50_II_213
    01/01/1924 · 2 citazioni
  5. 5
    Legalità di norme cantonali sulla protezione dei monumenti (controllo astratto delle norme)
    · 01/04/2021 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale
    · 15/01/2008 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.