Art. 55 Cost.
Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Libertà della stampa13 citazioni
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2DTF 71_II_1919 citazioni01/01/1945 · 9 citazioni
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3Diritto del titolare d'un cinema di rifiutare l'accesso della sala al corrispondente d'un giornale8 citazioni
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4DTF 70_IV_207 citazioni03/03/1944 · 7 citazioni
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5DTF 60_II_3997 citazioni01/01/1934 · 7 citazioni
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6Azione tendente all'accertamento d'una lesione illecita nelle relazioni personali. 1. Ricevibilità del ricorso per riforma (art. 44 OG) (consid. 1). 2. Lesione nelle relazioni personali per un'inserzione diffamatoria su…6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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