Art. 57 Cost.
Sicurezza
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU9 citazioni
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2Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni8 citazioni
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3Ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV) secondo il § 4 quinquies della legge cantonale lucernese sulla polizia (PolG/LU); competenza legislativa (art. 3 e 123 Cost.; art. 15 cpv. 1 CPP); proporzi…1 citazioni
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4Approvazione dei piani di un impianto di formazione militare; conflitto d'interessi tra la difesa nazionale e la protezione della natura; presa in considerazione nell'ambito della pianificazione settoriale1 citazioni
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5DTF 51_I_1691 citazioni01/01/1925 · 1 citazioni
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6DTF 33_I_761 citazioni06/02/1907 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Personalrecht (Beendigung)4 citazioni
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3 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.