Art. 83a LPP

Trattamento fiscale della promozione della proprietà d’abitazioni

1 Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull’avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.
2 In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.
3 Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.
4 L’istituto di previdenza interessato deve annunciare all’amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.
5 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Adeguamento di una rendita d'invalidità fondata su di una polizza assicurativa sulla vita del pilastro 3a
    · 16/06/2015 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Promozione della proprietà d'abitazioni; prelievo anticipato della previdenza professionale; calcolo del rimborso dell'imposta in caso di restituzione del prelievo anticipato
    · 19/03/2025 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 15/01/2007 · 8 citazioni de
  • SB.2023.00040
    27/03/2024 · 1 citazioni de
  • Privilegierte Besteuerung von Kapitalleistungen / Fristwahrung Wiederherstellung
    SGSTA.1998.204
    · 15/11/1999 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.