Art. 56 PC

1 Quando occorre, il giudice cita all’ispezione oculare i testimoni ed i periti.
2 Il giudice, che non stimi necessaria od opportuna la sua personale constatazione del fatto, può ordinare che l’ispezione oculare sia eseguita dal solo perito.
3 Le parti non partecipano all’ispezione se la salvaguardia di un segreto conformemente all’articolo 38 periodo 2 o la natura della visita lo esigono

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 96 LAINF, art. 12 lett. d PA, art. 56 cpv. 3 PC in relazione con l'art. 19 PA, art. 4 cpv. 1 Cost.: diritto di essere sentito
    · 04/09/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.