Fatti
Il signor [M.], nato nel 1927, ha lavorato come operaio ausiliario nel reparto di costruzione di finestre in metallo della società X AG fino al suo pensionamento il 31 agosto 1992. Il 7 ottobre 1992 ha denunciato all'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) un danno all'udito. Di conseguenza, il 23 giugno 1993 la SUVA ha effettuato misurazioni delle emissioni acustiche sul precedente luogo di lavoro dell'assicurato, senza coinvolgerlo. Sulla base della valutazione medica, la SUVA ha respinto l'obbligo di prestazioni con decisione del 23 agosto 1993, confermata con decisione di opposizione del 1° ottobre 1993.
[M.] ha presentato un ricorso al Tribunale delle Assicurazioni del Cantone di Zurigo, lamentando tra l'altro la violazione del suo diritto di essere ascoltato, in quanto la SUVA non gli aveva dato la possibilità di essere presente durante la misurazione del rumore. Il Tribunale delle Assicurazioni ha respinto il ricorso, in quanto non esiste alcun diritto di essere ascoltati prima dell'emanazione della decisione.
[M.] ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la SUVA avrebbe dovuto coinvolgere il ricorrente nelle misurazioni delle emissioni acustiche, in quanto costituivano una prova essenziale per la valutazione della richiesta di prestazioni. L'esecuzione del sopralluogo senza la partecipazione dell'assicurato ha violato il suo diritto di essere ascoltato.
Il Tribunale federale ha affermato che il diritto di essere ascoltati comprende in linea di principio anche il diritto di partecipare all'assunzione di prove essenziali o almeno di esprimersi sui risultati delle prove, se questi sono in grado di influenzare la decisione. Ciò vale in particolare per l'esecuzione di un sopralluogo, al quale la persona interessata deve essere convocata, a meno che non vi siano interessi meritevoli di protezione di terzi o dello Stato, o una particolare urgenza temporale.
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