Art. 7 PC
1 Il verbale è steso seduta stante. Esso deve contenere le conclusioni delle parti, le disposizioni del giudice, come pure l’essenziale delle allegazioni di fatto che non si trovano nelle memorie delle parti, le risultanze dell’ispezione oculare e dell’interrogatorio delle parti, nonché le deposizioni dei testimoni e dei periti.
2 Il segretario legge o dà da leggere le deposizioni alle parti, ai testimoni e ai periti che le hanno fatte, i quali le devono sottoscrivere. Alla fine dell’udienza egli legge alle parti, su loro domanda, il rimanente del verbale, per le eventuali modificazioni; di questa lettura è fatta menzione a verbale.
3 I verbali stenografici saranno accompagnati da trascrizioni certificate conformi dal cancelliere.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
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2DTF 43_II_3660 citazioni01/01/1917 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Personensicherheitsprüfung1 citazioni
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0 citazioni08/07/2009 · 0 citazioni de
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Markeneintragungsgesuch0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.