Art. 7 PC

1 Il verbale è steso seduta stante. Esso deve contenere le conclusioni delle parti, le disposizioni del giudice, come pure l’essenziale delle allegazioni di fatto che non si trovano nelle memorie delle parti, le risultanze dell’ispezione oculare e dell’interrogatorio delle parti, nonché le deposizioni dei testimoni e dei periti.
2 Il segretario legge o dà da leggere le deposizioni alle parti, ai testimoni e ai periti che le hanno fatte, i quali le devono sottoscrivere. Alla fine dell’udienza egli legge alle parti, su loro domanda, il rimanente del verbale, per le eventuali modificazioni; di questa lettura è fatta menzione a verbale.
3 I verbali stenografici saranno accompagnati da trascrizioni certificate conformi dal cancelliere.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 13/07/2004 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 43_II_366
    01/01/1917 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Personensicherheitsprüfung
    · 13/07/2004 · 1 citazioni de
  • 08/07/2009 · 0 citazioni de
  • Markeneintragungsgesuch
    · 27/06/2007 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.