Art. 77 PC
1 L’esecuzione delle sentenze spetta al Consiglio federale.
2 A richiesta dell’avente diritto, il Consiglio federale prende, per mezzo dell’autorità cantonale o direttamente, tutte le misure occorrenti; può in modo particolare far togliere dalla polizia la cosa da restituire, far compiere da un terzo degli atti che non richiedono l’intervento personale dell’obbligato e sopprimere lo stato di fatto contrario ad un divieto di fare, valendosi all’occorrenza dell’assistenza della polizia, ordinare l’intervento della stessa per costringere l’obbligato a tollerare un atto.
3 L’avente diritto anticipa le spese rese necessarie da siffatte misure; dopo l’esecuzione, il Consiglio federale condanna l’obbligato al rimborso di queste spese.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione di diritti d'autore mediante diffusione non autorizzata di emissioni straniere; azione tendente all'astensione da un atto. 1. Competenza del Tribunale federale (consid. 1)0 citazioni
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