Art. 2 LPChim

Campo d’applicazione

1 La presente legge è applicabile all’utilizzazione di sostanze e preparati.
2 L’utilizzazione di microorganismi è equiparata all’utilizzazione di sostanze e preparati per quanto essi siano impiegati in prodotti biocidi o in prodotti fitosanitari.
3 Mediante ordinanza, l’Assemblea federale può estendere il campo d’applicazione della presente legge o di singole disposizioni a:
  1. a. organismi che presentano o che possono presentare proprietà pericolose ai sensi della presente legge;
  2. b. la protezione della vita e della salute di animali domestici e da reddito.
4 Il Consiglio federale prevede eccezioni dal campo d’applicazione o da singole disposizioni della presente legge se:
  1. a. altri atti legislativi federali proteggono sufficientemente la vita e la salute dagli effetti nocivi delle sostanze e dei preparati;
  2. b. le sostanze e i preparati sono destinati esclusivamente al transito o all’esportazione;
  3. c. la difesa integrata e i compiti delle autorità di polizia o doganali lo esigono.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza
    · 28/01/2015 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.