Art. 2 LPChim
Campo d’applicazione
1 La presente legge è applicabile all’utilizzazione di sostanze e preparati.
2 L’utilizzazione di microorganismi è equiparata all’utilizzazione di sostanze e preparati per quanto essi siano impiegati in prodotti biocidi o in prodotti fitosanitari.
3 Mediante ordinanza, l’Assemblea federale può estendere il campo d’applicazione della presente legge o di singole disposizioni a:
- a. organismi che presentano o che possono presentare proprietà pericolose ai sensi della presente legge;
- b. la protezione della vita e della salute di animali domestici e da reddito.
4 Il Consiglio federale prevede eccezioni dal campo d’applicazione o da singole disposizioni della presente legge se:
- a. altri atti legislativi federali proteggono sufficientemente la vita e la salute dagli effetti nocivi delle sostanze e dei preparati;
- b. le sostanze e i preparati sono destinati esclusivamente al transito o all’esportazione;
- c. la difesa integrata e i compiti delle autorità di polizia o doganali lo esigono.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.