Fatti
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva presentato un ricorso al Tribunale federale contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo federale aveva precedentemente deciso che la Legge sui cartelli (LCart) non fosse applicabile alle raccomandazioni di prezzi al pubblico per i medicinali soggetti a prescrizione medica come Cialis, Levitra e Viagra, in quanto si trattava di disposizioni riservate ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCart. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del DEFR. È giunto alla conclusione che i divieti pubblicitari per i medicinali soggetti a prescrizione medica sanciti dalla Legge sui prodotti terapeutici (LPTer) e dall'Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) non costituiscono norme sulla concorrenza ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCart. Si tratta piuttosto di disposizioni di polizia sanitaria, applicabili parallelamente alla Legge sui cartelli. Sebbene tali divieti pubblicitari limitino la concorrenza riducendo la trasparenza dei prezzi, non si configura tuttavia un'esclusione della concorrenza ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCart.Legge
Il Tribunale federale afferma che l'art. 3 cpv. 1 LCart è applicabile solo quando vi sono norme che valutano diversamente lo stesso fatto sotto gli stessi aspetti (conflitto di norme). Tuttavia, la LPTer e l'OPuM disciplinano il fatto in base ad aspetti diversi, ovvero quelli di polizia sanitaria, rispetto alla Legge sui cartelli. Si configura quindi solo una concorrenza positiva…