Art. 30 LATer

Autorizzazione della dispensazione

1 Chi dispensa medicamenti necessita di un’autorizzazione cantonale.
2 L’autorizzazione è rilasciata se le condizioni relative alle qualifiche professionali sono soddisfatte e vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità, adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda.
3 I Cantoni possono prevedere condizioni supplementari. Disciplinano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni e controllano periodicamente le aziende e gli studi medici.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fornitura di medicamenti da parte dei medici (dispensazione diretta); legittimazione dei farmacisti a presentare un ricorso di diritto pubblico (controllo astratto delle norme)
    · 09/03/2005 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto di ricorso di associazioni professionali
    · 29/09/2015 · 3 citazioni
  4. 4
    Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza
    · 28/01/2015 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.