Art. 30 LATer
Autorizzazione della dispensazione
1 Chi dispensa medicamenti necessita di un’autorizzazione cantonale.
2 L’autorizzazione è rilasciata se le condizioni relative alle qualifiche professionali sono soddisfatte e vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità, adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda.
3 I Cantoni possono prevedere condizioni supplementari. Disciplinano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni e controllano periodicamente le aziende e gli studi medici.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fornitura di medicamenti da parte dei medici (dispensazione diretta); legittimazione dei farmacisti a presentare un ricorso di diritto pubblico (controllo astratto delle norme)6 citazioni
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2Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)5 citazioni
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3Diritto di ricorso di associazioni professionali3 citazioni
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4Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Art. 8, 9, 26, 27, 49 und 94 BV, Art. 73 KV/Z, Art. 37 Abs. 3 KVG, Art. 24 und 30 HMG, Art. 40 MedBG; Heilmittelabgabe durch Ärzte (Selbstdispensation)6 citazioni
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§ 33 der Gesundheitsverordnung des Kantons Schwyz5 citazioni
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Bezugs- und Abgabeberechtigung für Arzneimittel4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.