Fatti

Il Consiglio cantonale del Canton Soletta ha emanato il 10 settembre 2003 una nuova legge sull'introduzione della Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer/SO). Questa prevede in relazione alla dispensazione di farmaci da parte del personale medico (c.d. autodispensazione) quanto segue:
  • Le farmacie private dei medici, dentisti e veterinari autodispensanti necessitano di un'autorizzazione d'esercizio separata, ad eccezione dell'applicazione diretta di farmaci al paziente o in caso di emergenza.
  • L'autorizzazione all'esercizio della professione per medici, dentisti e veterinari dà loro il diritto di gestire una farmacia privata.
  • Il personale medico autodispensante deve informare i pazienti che i farmaci possono essere acquistati dalla loro farmacia privata, da una farmacia pubblica o da una farmacia online.
L'Associazione dei farmacisti del Canton Soletta, tre farmacisti e un cliente di una farmacia hanno presentato un ricorso di diritto pubblico contro queste disposizioni.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla seguente conclusione:

I ricorrenti non sono legittimati a presentare un ricorso di diritto pubblico. Né l'art. 37 cpv. 3 LAMal né le disposizioni della Legge sui medicamenti (LATer) invocate fondano una norma di protezione a favore dei farmacisti. Anche secondo i principi della giurisprudenza AVLOCA…