Fatti
Il Consiglio cantonale del Cantone di Svitto ha emanato il 16 ottobre 2002 una nuova legge sull'assistenza sanitaria. Questa prevede, per quanto riguarda la fornitura di medicinali, che i medici e i dentisti con un'autorizzazione all'esercizio professionale possano fornire medicinali per l'uso immediato sul paziente. L'associazione dei farmacisti del Cantone di Svitto e quattro farmacisti indipendenti hanno presentato un ricorso di diritto costituzionale contro l'art. 33 della legge.
I ricorrenti sostengono che l'art. 33 della legge è in contrasto con le disposizioni di legge federale, in particolare con l'art. 37 cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione malattie e con l'art. 24 cpv. 1 lett. b, art. 26 cpv. 1 e art. 30 della legge federale sui medicinali e prodotti medici.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione dei ricorrenti al ricorso di diritto costituzionale. I ricorrenti non sono coinvolti nella loro posizione giuridica, poiché la norma contestata si riferisce all'attività dei medici e dei dentisti e non all'attività dei farmacisti.
Il Tribunale federale ha concluso che i ricorrenti non sono legittimati a presentare il ricorso, poiché non sono coinvolti nei loro interessi giuridicamente protetti dalla norma contestata. I ricorrenti non possono invocare il principio di parità di trattamento dei commercianti, poiché non esiste una concorrenza diretta tra i due gruppi professionali.
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