Art. 41 CMR

1. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 40, è nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che, direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione. La nullità di tali patti non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto.
2. In particolare è nulla qualsiasi clausola con la quale il vettore si faccia cedere il beneficio dell’assicurazione della merce o qualsiasi altra clausola analoga, come pure ogni clausola che inverta l’onere della prova.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto di trasporto; Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR; RS 0.741.611); portata dell'obbligo di sostanziare il danno
    · 30/05/2001 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contratto di trasporto; Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR; RS 0.741.611); indennità del destinatario per avaria della merce trasportata
    · 20/06/2006 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.