Art. 167 LIFD
Condizioni
1 Qualora per il contribuente caduto nel bisogno il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuti possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati.
2 Il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
3 Le multe e gli importi oggetto di ricupero d’imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati.
4 L’autorità di condono entra nel merito soltanto delle domande di condono presentate prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 della LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento; LEF).
5 In caso di imposizione alla fonte, può presentare una domanda di condono soltanto il contribuente o il rappresentante contrattuale da lui designato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Caso particolarmente importante in materia di condono dell'imposta cantonale e comunale; assenza di armonizzazione in questo ambito6 citazioni
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2Incremento del reddito; utile in capitale; imposizione secondo la capacità economica; condono dell'imposta5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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78 citazioni
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Steuererlass (Kantons- und Gemeindesteuern 2001 und 2002 sowie direkte Bundessteuer 2001)43 citazioni
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Staatssteuern 2010; Erlass39 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.