Art. 17b LIFD

Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

1 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.
2 Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.
3 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 7 lett. c OAVS: Trattamento contributivo di opzioni per collaboratori con clausola vesting
    · 15/05/2007 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Momento dell'imposizione dei crediti non esigibili
    · 23/06/2023 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Staats- und Gemeindesteuern 2017
    SB.2021.00119
    · 11/03/2022 · 1 citazioni de
  • VG.2021.00003
    01/04/2021 · 1 citazioni de
  • SB.2021.00119
    01/05/2016 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.